E’ Francesco? Argomenti contrapposti, argomento trascurato (Seconda e ultima parte)

E’ Francesco? Argomenti contrapposti, argomento trascurato (Seconda e ultima parte)

    by guelfonero

         

papa-socci-1000

di Guido Ferro Canale

Prima parte:  http://radiospada.org/2014/10/e-francesco-argomenti-contrapposti-argomento-trascurato-prima-parte/

 

Piccola nota intorno allo svolgimento dei fatti

Riguardo al punto di fatto, credo di poter aggiungere qualcosa; e mi stupisce che non l'abbia fatto nessun altro (almeno che io sappia). Avendo, come milioni di altri fedeli, seguito in diretta la serata dell'elezione, ricordo molto bene che la fumata finale si è fatta attendere a lungo e che i commentatori si chiedevano il perché di questo ritardo nell'esito della quarta votazione della giornata. L'ipotesi che, in realtà, abbiam conosciuto l'esito della quinta assume, dunque, ben altro peso: di quel ritardo, che io sappia, non è mai stata fornita altra possibile spegazione.

Socci aggiunge un altro elemento, che in effetti si risolve in una terza contestazione: se effettivamente la scheda ripiegata è stata “scoperta” in fase di conteggio, significa che si è proceduto ad aprirla, il che, però, si potrebbe fare solo nella fase seguente, lo spoglio. Menziono il punto solo per completezza, sia perché nessuno vi si è soffermato, sia perché, a mio avviso, può essere sbrogliato molto rapidamente. Anzitutto, gli artt. 68 e 69 presuppongono una distinzione netta tra le due fasi, ma non contengono divieti espliciti di apertura delle schede prima dello spoglio; se supponiamo che, ad es., un angolo della scheda ripiegata all'interno fuoriuscisse, o che comunque il problema si notasse in altro modo – come lascia supporre il resoconto della Piqué– aprire la scheda per la verifica sarebbe del tutto coerente con la lettura dell'art. 69 offerta da Socci e che non esito a fare mia; comunque, dato pure che si tratti di violazione, non può ravvisarvisi né un'incidenza causale (diretta) sul prosieguo delle operazioni del Conclave, né una lesione alla segretezza del voto o alla libertà degli elettori, sicchénon troverebbe applicazione l'art. 76.

Come si risolve er pasticciaccio brutto delle schede?

L'altra linea argomentativa che viene contrapposta a Socci riguarda l'applicabilità dell'art. 68 piuttosto che dell'art. 69.

In proposito, mi permetto anzitutto di prevenire un'obiezione che, per la verità, nessuno (che io sappia) ha fin qui mosso allo scrittore toscano, cioè che, concessa pure la sussistenza di un dubbio concreto sulla disposizione da applicarsi, questo sarebbe stato risolto dallo stesso Collegio dei Cardinali, nell'esercizio della potestà interpretativa riconosciutagli dalla Universi Dominici Gregis, art. 5: “Qualora sorgessero dubbi circa le prescrizioni contenute in questa Costituzione, o circa il modo di attuarle, dispongo formalmente che ogni potere di emettere un giudizio al riguardo spetti al Collegio dei Cardinali, cui pertanto attribuisco la facoltà di interpretarne i punti dubbi o controversi, stabilendo che quando occorra deliberare su queste ed altre simili questioni, eccetto l'atto dell'elezione, sia sufficiente che la maggioranza dei Cardinali congregati convenga sulla stessa opinione.”. Ciò richiederebbe un voto esplicito, di cui la Piqué non fa menzione (tralascio l'ulteriore problema del quorum: maggioranza, oppure due terzi, trattandosi dell'atto dell'elezione?) e che comunque, poiché il Sacro Collegio non ha il potere di modificare la Universi Dominici Gregis (cfr. ivi, art. 4), potrebbe, al più, risolvere il dubbio qui in parola, ma non superare l'altro vizio denunziato da Socci, il numero delle votazioni. Al più: perché, se la pretesa interpretazione si risolvesse, invece, in una modifica surrettizia, dovrebbe essere colpita dalla nullità di cui all'art. 4. Ma sul punto procederei con molta cautela, per non svuotare di significato una potestà interpretativa senz'altro utile e, anzi, necessaria.

Ho segnalato il punto anche per rilevare che né l'art. 68 né il 69 prevedono in modo esplicito chi sia chiamato a dichiarare nullo il voto o a provvedere sulla doppia scheda. Gli Scrutatori, come si potrebbe intendere di primo acchito? Il Sacro Collegio, giusta la regola generale dell'art. 5? O magari il Card. Decano, o il Camerlengo con gli Assistenti (sebbene il Collegio sia, per definizione, una societas aequalium)? Salvo miglior giudizio e in difetto di indicazioni diverse – che però non trovo nel testo della Costituzione – propendo per la seconda ipotesi. Tanto più che il m.p. Normas nonnullas di Benedetto XVI, pur volto a dirimere dubbi interpretativi, non è intervenuto sul punto (né, sia detto per inciso, sull'art. 76). Ma, se si è seguita la via più sicura, la votazione collegiale, è possibile che, nonostante il suo carattere per così dire “accessorio”, sia stata menzionata nella relazione di cui all'art. 71 §2: “Stabilisco, inoltre, che alla fine dell'elezione il Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa stenda una relazione, da approvarsi anche dai tre Cardinali Assistenti, nella quale dichiari l'esito delle votazioni di ciascuna sessione. Questa relazione sarà consegnata al Papa e poi sarà conservata nell'apposito archivio, chiusa in una busta sigillata, che non potrà essere aperta da nessuno, se il Sommo Pontefice non l'avrà permesso esplicitamente.”. Ipotesi forse remota, perché presupporrebbe un grado di scrupolosità notevole; ma che dovrebbe indurre Socci e, a dire il vero, chiunque altro sia interessato all'argomento ad insistere perché sia resa pubblica la relazione sul Conclave. D'altronde, perché mai Giovanni Paolo II avrebbe introdotto questa forma di documentazione, se non proprio per l'eventualità di contestazioni da dirimere?

Tanto premesso, veniamo al dubbio sulla disposizione applicabile.

Cerrelli e Introvigne hanno perfettamente ragione a richiamare la successione degli articoli e ad affermare che – siccome le schede vengono prima rimescolate e contate,poi aperte e lette (cfr. art. 66) – l'art. 68 è scritto per la fase di conteggio e il 69 per lo spoglio. Non tengono conto, tuttavia, del fatto che Socci, richiamando commenti alla Universi Dominici Gregis e anche il precedente storico dell'art. 69 (Gregorio XV, mi pare), obietti che, in realtà, si tratta di due casi diversi e che solo – o quasi solo – in sede di spoglio possono emergere le due schede rimaste attaccate o ripiegate insieme, quindi riferibili ad un solo elettore. In effetti, non si vede perché uno stesso caso dovrebbe trovare una soluzione diversa secondo il momento in cui è rilevato; e diversa al punto che, nell'ipotesi dell'art. 68, conduce all'annullamento dell'intera votazione, in quella dell'art. 69 può far salvo finanche il singolo suffragio. Se poi è corretta la citazione di Gregorio XV ed effettivamente la norma ora riprodotta nell'art. 69 è stata introdotta per evitare che ogni Cardinale possa, con un semplice espediente, far annullare la votazione da cui potrebbe essere eletto un Papa a lui sgradito, non c'è storia: deve applicarsi a tutte le ipotesi in cui il voto plurimo appaia riferibile ad un singolo elettore, non importa in quale fase emerga. Per la ratio legis, più che per l'ipotesi del legislatore conservatore (che comunque ha il suo peso, laddove si riproducono disposizioni precedenti).

La confutazione di Di Pietro è più articolata. Egli parte dal testo della Piqué: «Dopo la votazione e prima della lettura dei foglietti, il cardinale scrutatore, che per prima cosa mescola i foglietti deposti nellurna, si accorge che ce n’è uno in più: sono 116 e non 115 come dovrebbero essere. Sembra che, per errore, un porporato abbia deposto due foglietti nellurna: uno con il nome del suo prescelto e uno in bianco, che era rimasto attaccato al primo. Cose che succedono. Niente da fare, questa votazione viene subito annullata, i foglietti verranno bruciati più tardi senza essere stati visti, e si procede a una sesta votazione». Si lascia, a mio avviso, fuorviare dal “Sembra che” e ritiene, quindi, che la spiegazione in termini di “uno stesso Cardinale ha inserito due schede sia soltanto un'ipotesi della giornalista; ma trascura l'elemento – riportato come percezione obiettiva, non come ipotesi – del “in bianco, che era rimasto attaccato al primo”. Richiama, quindi, la regola generale del CIC 1983 (can. 173 §3), secondo cui «Se il numero dei voti supera il numero degli elettori, nulla si è realizzato», e rileva che l'art. 68 estende l'invalidità anche al caso in cui il numero dei voti sia inferiore. Conclude, quindi, che la votazione “è nulla (perché semplicemente c'è una scheda in più).”. Ma se questo fosse vero sempre e comunque, l'art. 69 risulterebbe privo di oggetto: ritengo, quindi, che Di Pietro stia sempre supponendo, in punto di fatto, che la riferibilità ad un solo elettore sia mera congettura giornalistica. Diversamente, infatti, il suo ragionamento – a ben vedere – rafforza la tesi di Socci: se l'art. 69, facendo salvo un voto con eccesso di schede, deroga ad una norma generale del Codice, come si può pensare che questa deroga sia condizionata alla fase dello spoglio in cui il difetto viene rilevato?! Occorrerebbe un ragionamento molto convincente, capace di dimostrare che la ragione della deroga è inscindibilmente connessa proprio con le fasi della procedura; ma a me, sinceramente, non riesce neppure di immaginarlo.

Il numero delle votazioni

Riguardo all'art. 63, Di Pietro formula, per escludere l'effetto irritante, la propria lettura dell'art. 76, di cui già si è detto. Cerrelli e Introvigne, invece, osservano che l'art. 68 “prevede come abbiamo visto che qualora in fase di conteggio emerga una scheda in più, occorre bruciare tutte le schede e procedere «subito» a una nuova votazione. «Subito» anche se quel giorno ci sono già state quattro votazioni? Ma in tal caso non si viola larticolo 63? In realtà no, perché applicando elementari principi generali del diritto, anche canonico  larticolo 63 si riferisce a quattro votazioni valide e complete, cioè arrivate fino allo spoglio. Se si bruciano le schede a norma dellarticolo 68 prima di procedere allo spoglio non si è completata la votazione, che dunque non va conteggiata fra le quattro del giorno. Se le cose fossero andate come afferma la Piqué, la cosiddetta «quinta» votazione sarebbe stata in realtà la quarta, perché quella non portata a termine tramite lo spoglio ma interrotta bruciando le schede non poteva entrare nel conteggio.”. Dunque, il limite numerico dell'art. 63 non è stato infranto. E in subordine – aggiunta mia – l'art. 68 può benissimo derogare, come norma speciale, all'art. 63.

Senonché, come giustamente replica Socci, il testo latino non contiene l'avverbio “subito”. Si limita a dire: “iterum, id est altera vice, ad suffragia ferenda procedatur”. Ma “si voti di nuovo” non è, evidentemente, la stessa cosa: non è una formulazione capace di derogare all'art. 63. E neppure l'argomento sulle votazioni complete persuade: scopo della scansione prevista per voti e scrutini, infatti, è assicurare l'equilibrio tra le esigenze di celerità e gli indispensabili tempi di preghiera, riflessione, confronto. Sotto questo punto di vista, l'esigenza di una pausa si impone, anzi, forse in misura ancora maggiore dopo una votazione nulla, che può dare l'idea dell'incidente di percorso cui rimediare (avvantaggiando, così, il candidato in testa, “vittima” della procedura).

Non solo: personalmente non conosco affatto gli “elementari principi generali del diritto, anche canonico”, che imporrebbero di intendere il testo nel senso delle quattro votazioni “arrivate fino allo spoglio” (incluso, si capisce dal seguito). Conosco, in compenso, quel tanto di latinorum che mi basta a notare che l'art. 63 §2 distingue scrutinium da suffragium e che il requisito in parola si rierisce al secondo termine: “Si id iam accidit vespere primi diei, unum scrutinium erit; subsequentibus autem diebus, si electio primo die facta non erit, duo suffragia erunt ferenda, tum mane tum vespere, atque suffragia dantur illa hora, sive in praeviis Congressionibus ante statuta, sive dum ipsa agitur electio, secundum rationes tamen, quae in nn. 64 et subsequentibus significantur.”. Quella che Cerrelli e Introvigne chiamano “votazione completa”è lo scrutinium, che, ai sensi degli artt. 64, 66 e 70, comprende tutti i passaggi, dalla preparazione delle schede elettorali alla loro combustione; conosce anche un senso stretto, ex art. 66, che comprende “comprende: 1) la deposizione delle schede nell'apposita urna; 2) il mescolamento ed il conteggio delle stesse; 3) lo spoglio dei voti.”. Ma l'espressione tradotta con “spoglio dei voti”è“suffragiorum diribitionem”. Il termine suffragium designa, dunque, il singolo voto; e se si dice duo suffragia erunt ferenda, si può intendere solo “due espressioni di suffragium”, cioè due deposizioni di schede nell'urna. A maggior ragione se il termine scrutinium figura nel medesimo articolo. Ma se occorresse un argomento in più, si noti che la stessa distinzione ricorre anche nella regola sancita dall'art. 69, di cui tanto si è detto: “Quodsi in suffragiorum diribitione Scrutatores inveniant duas schedulas ita complicatas, ut ab uno tantum datas esse appareat, siquidem unus et idem in utraque electus fuerit, schedulae praedictae pro uno suffragio habeantur; si vero diversa ibi inscripta sint nomina, neutrum suffragium est validum; scrutinium tamen ipsum neutro in casu vitiatur.”.

Pertanto, se si deve prestar fede al resoconto della Piqué– e mi pare che ve ne siano tutte le ragioni – l'art. 63 §2 è stato effettivamente violato. E, poiché il voto illegittimo si è rivelato decisivo, il vizio di procedura ridonda in nullità dell'elezione. Questo, sia detto per inciso, anche nel caso in cui il Sacro Collegio avesse fatto uso della propria potestà interpretativa ex art. 5 e, dunque, si dovesse ritener corretta l'applicazione dell'art. 68 anziché del 69: poiché, come ho detto, la lettera dell'art. 68 non consente di derogare al 63 §2, in questo caso non siamo all'interno di possibili margini di interpretazione o di dubbio, ma stiamo parlando di una violazione o di una modifica della Universi Dominici Gregis. Modifica che il Sacro Collegio non ha il potere di compiere, tanto che i Cardinali giurano di osservare fedelmente la Cost. Ap. (art. 12); e comunque, ogni tentativ di modiica, deroga o dispensa è nullo (cfr. artt. 1, 2 e 4).

A questo punto, però, occorre discutere delle conseguenze della nullità.

 

La figura del “Papa emerito”

Non mi sembra del tutto corretto attribuire a Socci la tesi secondo cui, comunque, la Sede non sarebbe vacante perché avremmo tuttora come Papa Joseph Ratzinger/Benedetto XVI. O meglio: è vero che su questo punto egli si esprime in termini che hanno del contraddittorio, perché, da un lato, richiama le visioni di Fatima, contrapponendo al “Vescovo vestito di bianco” il “Santo Padre” nella persona di Ratzinger, ma, dall'altro, invoca un nuovo Conclave che ponga rimedio alla nullità dell'elezione, se del caso – e a Socci sembra davvero il caso – eleggendo qualcun altro. Ma la contraddizione, in realtà, non è sua: sta tutta nella rinunzia di Benedetto XVI, che, da un lato, dichiara la Sede vacante e ordina che si apra il Conclave, ma dall'altra allude ad un'altra forma, “passiva”, di esercizio del ministerium Petrinum (“patiendo et orando”). Il quale, dunque, avrebbe un contenuto più ampio dell'ufficio ecclesiastico di Romano Pontefice. Ma, se ho inteso rettamente il suo ragionamento, Socci non ritiene legalmente possibile che Benedetto XVI revochi la rinunzia al ministero attivo e si riprenda la carica a tutti gli effetti. Ne segue che anche per lui la Sede è vacante, sia pure con la singolarità costituita dal “Papa emerito”.

Due parole al volo su questa figura. E' del tutto evidente che si è voluto applicare a chi rinunzia al Pontificato il “modello” del Vescovo emerito, che conserva comunque un legame spirituale con la Diocesi che ha governato (in questo caso, si tratterebbe di tutta la Chiesa). E' altrettanto evidente che CIC e CCEO non offrono alcun appiglio in tal senso, perché, mentre l'Episcopato è innanzitutto un grado del Sacramento dell'Ordine e, poi, si distingue in tre munera (governare, insegnare e santificare), sicché la rinunzia all'ufficio, al governo di una Diocesi, comporta solo un non esercizio del munus regendi, il Pontificato è un ufficio. Stefano Violi, il canonista che Socci segue e cita, non a caso ritiene che la rinunzia di Ratzinger sia, in realtà, un atto atipico, compiuto in forza della plenitudo potestatis, proprio perché viene creata questa figura inedita. Personalmente, non darei così per scontato che quest'esercizio della potestà sia possibile, che il nuovo quid istituzionale sia compatibile con la costituzione divina della Chiesa e l'immutabile natura del Papato. Lo dico con tutto il rispetto per il parallelismo Vescovo-Diocesi / Chiesa universale-Papa, per il carattere immediato e universale della giurisdizione pontificia, per il fatto che il Santo Padre è Ordinario di tutti i fedeli e di tutti i luoghi, come pure per la scelta di Paolo VI, che ha firmato i documenti del Concilio Vaticano II come “Catholicae Ecclesiae Episcopus”. E intendeva “Il Vescovo che porta sulle proprie spalle la responsabilità dell'intera Chiesa Cattolica”. Dati importanti, certo; ma non decisivi, almeno a mio parere; e concordo con Carlo Di Pietro sulla radice dell'errore, la confusione tra le due potestà, ordine e giurisdizione. Non è questa, però, la sede per aprire un dibattito in proposito; mi limito ad osservare che, secondo la stessa teologia da cui è sorta, la figura del Papa emerito non può compiere atti di governo o di Magistero. Dunque, la Sede resta vacante, finché un Conclave non vi ponga rimedio.

Ma chi dovrebbe parteciparvi, tanto per cominciare? Anche i Cardinali nominati da Bergoglio?

E più in generale, come si potrebbero risolvere i problemi pratici, di validità degli atti giuridici, etc.? Quali sarebbero i doveri del fedele, in questa situazione inedita, in cui la Sede è occupata da un detentore illegittimo, ma non si scorgono reazioni di qualche consistenza?

Socci sfiora appena l'argomento. I cui contorni sono, per fortuna, assai meno catastrofici di quanto non appaia a prima vista.

 

Errore comune e supplenza di giurisdizione

Sia che il lettore sia ormai persuaso della nullità dell'elezione di Bergoglio, sia che nutra almeno un dubbio al riguardo, viene in rilievo il Can. 144 §1: “Nell'errore comune di fatto o di diritto, e parimenti nel dubbio positivo e probabile sia di diritto sia di fatto, la Chiesa supplisce, tanto nel foro esterno quanto interno, la potestà di governo esecutiva.”.

Tradotto:

a) non è il Papa, perché l'elezione è nulla, ma di fatto tutti credono che lo sia (errore comune di fatto);

b) la nullità dell'elezione non può dirsi certa, però è sorretta da argomenti seri (dubbio positivo e probabile). 

In entrambe le ipotesi, per il bene delle anime, la Chiesa supplirebbe la giurisdizione, cioè gli accorderebbe comunque quel potere di governo che altrimenti non potrebbe invocare.

Il dubbio può riguardare, come in questo caso, la validità del titolo e appuntarsi sulle norme applicabili, sullo svolgimento dei fatti, o su entrambi gli aspetti. L'errore comune, invece, consiste nell'erronea supposizione, da parte di una comunità (non tutti i fedeli soggetti alla carica interessata, ma una parte notevole), che Tizio sia titolare dell'ufficio, o comunque munito delle facoltà che intende esercitare; è detto “di fatto” se si verifica effettivamente, “di diritto” – novità del CIC 1983 – se si può presumere, cioè se le circostanze sono astrattamente idonee a trarre in inganno una moltitudine. Nella nostra ipotesi, l'errore comune di fatto sarebbe addirittura notorio e conclamato.

Una bella tesi, disponibile in Rete, di tale don Miaskiewicz illustra a meraviglia la storia del concetto di errore comune e i termini della supplenza di giurisdizione fino al CIC 1917 incluso; e afferma, tra l'altro, che il potere fornito tramite supplenza non è per il caso singolo (come invece per il fedele in punto di morte che si confessa con un Sacerdote sprovvisto delle facoltà, o addirittura ridotto allo stato laicale: questi confessa validamente quel fedele, ma nessun altro, a meno che non si trovi nella stessa situazione), bensì per il bene comune; perciò, da un lato, richiede un dubbio oggettivo o un errore comune, ma, dall'altro, non si limita alle persone di coloro che dubitano o errano, o potrebbero farlo. La giurisdizione supplita è vera giurisdizione e vincola tutti i sudditi, anche quelli consapevoli dell'errore.

Tutto a posto, dunque?T

Neanche per idea.

Anzitutto, la supplenza non è una sanatoria: impedisce che la situazione irregolare arrechi danni maggiori, forse irreparabili, alla Chiesa e ai fedeli, ma non fa venir meno il dovere, morale e giuridico, di porvi rimedio. Dovere che grava sia su chi detiene l'ufficio, sia sui suoi eventuali superiori, sia su chi ha il potere-dovere di nomina: nel nostro caso, il Collegio dei Cardinali, dato che la Universi Dominici Gregis, per sua espressa previsione, si applica in ogni ipotesi di vacanza della Sede Apostolica, “Sede Romana quavis ratione causave vacante”  (pr., in fine).

Fatto ancora più importante, il Codice prevede la supplenza solo per la potestà di governo esecutiva; non anche per la legislativa o la giudiziaria. E nulla dispone sul Magistero.

Esaminiamo, anzitutto, ciò che è certo: gli atti cui sicuramente si applicherebbe la supplenza, ex can. 144 §1. Sono gli atti amministrativi; dunque, nel caso del Romano Pontefice, essenzialmente le nomine di Vescovi o membri della Curia, le creazioni cardinalizie, la semplice approvazione degli atti dei Dicasteri. Non è poco: assicura sia il normale funzionamento dell'amministrazione ordinaria, sia la sussistenza di un Sacro Collegio capace di porre rimedio alla vacanza. Quindi non avremmo affatto quello che Cerrelli e Introvigne definiscono “un sedevacantismo a orologeria, perché la sede diventerebbe vacante alla morte di Benedetto XVI.”; si tratta, semmai, dell'esatto opposto, perché, morto Bergoglio, con il nuovo Conclave la Sede cesserebbe di essere vacante.

Tuttavia, occorre considerare l'art. 33 della Universi Dominici Gregis: il diritto di eleggere il Romano Pontefice spetta a tutti i Cardinali, inclusi quelli creati da Bergoglio, tranne “quelli che, prima del giorno della morte del Sommo Pontefice o del giorno in cui la Sede Apostolica resti vacante, abbiano già compiuto l'80o anno di età.”. Ora, nel caso che stiamo considerando, la Sede sarebbe vacante dal 28 febbraio 2013; pertanto, al Conclave dovrebbero partecipare anche i Cardinali ormai ultraottantenni, purché divenuti tali in data successiva (non importa, a mio avviso, se all'epoca fossero già porporati o meno). Questo porterebbe a superare il limite di centoventi elettori, ma per effetto di atti pontifici – o meglio, con giurisdizione pontificia supplita – e dunque senza riflessi sulla validità del Conclave.

Maggiori problemi derivano, semmai, dal Codice: ad un'elezione canonica debbono prender parte solo gli aventi diritto; ma, qui, la loro identificazione dipende dalla data di vacanza della Sede; dunque, è necessario risolvere il dubbio sulla legittima elezione di Bergoglio prima dell'apertura del Conclave, in modo che non vi siano dubbi di sorta riguardo al Pontefice futuro. Questo, per la verità, non dovrebbe essere troppo difficile: a mio avviso, il giudizio sullo stato di vacanza della Sede, quando si renda necessario, compete all'intero Sacro Collegio, dunque senza che possa rilevare la questione dell'età (farei salva la competenza del Concilio Ecumenico in caso di Papa apostata, eretico o scismatico, ma questa è tutt'altra questione). Naturalmente, si può dubitare della probabilità che i due terzi dei Porporati votino contro la legittimità del detentore della Sede; ma la storia della Chiesa è ricca di sorprese…

Veniamo, ora, all'ultimo dubbio che resta: nonostante il silenzio del Codice, la supplenza si estende anche alla potestà legislativa e alla giudiziaria? E può estendersi al Magistero?

Quantomeno nel caso del Romano Pontefice, propendo per la risposta negativa. Sia perché la supplenza costituisce già un'eccezione al principio Papa dubius, Papa nullus, rettamente richiamato da Socci; sia perché, a ben vedere, una tale supplenza non sarebbe né utile né necessaria. Non necessaria deve dirsi soprattutto la potestà giudiziaria, perché il Romano Pontefice non la esercita e i Tribunali Apostolici giudicano per diritto proprio (infatti restano attivi anche in Sede vacante); non utile per la legislativa, poiché potrebbe sempre invocarsi il principio valido per i governi illegittimi in genere, cioè che le loro “leggi”, se conformi al diritto divino, possono essere obbligatorie per necessità estrinseca. Ma ammettere che un legislatore possa esser tale per supplenza significherebbe vanificare il principio Sede vacante nihil innovetur.

Ne segue che, se qualcuno volesse divertirsi a porre la questione sul terreno giudiziario, potrebbe, data occasione, impugnare un qualsiasi provvedimento di uno dei nuovi Dicasteri istituiti da Bergoglio. Basterebbe qualche Cardinale scontento del nuovo corso e geloso delle competenze sottratte al proprio ufficio…

Non solo: a mio parere, l'approvazione in forma specifica degli atti dei Dicasteri di Curia, che così divengono a tutti gli effetti atti del Papa, sottraendosi alle possibilità di appello o ricorso, secondo me, pur non trasformandoli in leggi, esorbita dai limiti della potestà esecutiva, comporta l'esercizio di una prerogativa sovrana. Ma se così è e non può farsi luogo a supplenza in proposito, il commissariamento dei Francescani dell'Immacolata non è, in realtà, munito di tale approvazione, dunque risulta impugnabile… al modico prezzo di farsi dare del sedevacantista.

Infine, il Magistero.

Qui si tratta di comprendere, anzitutto, se costituisca una potestà autonoma o rientri nella giurisdizione.

Con l'ulteriore rilievo che i fautori della seconda tesi lo accostano alla potestà legislativa, per l'ottima ragione che il Magistero esprime la lex credendi; con l'ovvia conseguenza che non si avrebbe supplenza. Peraltro, non sono sicuro che quest'approccio al tema – pur adeguato, indubbiamente, ad alcuni aspetti, se si consideri la lex come principio estrinseco degli atti umani, accanto alla grazia e nell'ottica della lex nova – possa render conto delle condizioni e dei gradi, diversi, secondo cui si dà un insegnamento magisteriale. Ad ogni modo, sembra che la potestà di Magistero, come considerata dal Codice, richieda comunque il possesso – legittimo – di un ufficio ecclesiastico: a mente del can. 753, “I Vescovi, che sono in comunione con il capo del Collegio e con i membri, sia singolarmente sia riuniti nelle Conferenze Episcopali o nei concili particolari, anche se non godono dell'infallibilità nell'insegnamento, sono autentici dottori e maestri della fede per i fedeli affidati alla loro cura; a tale magistero autentico dei propri Vescovi i fedeli sono tenuti ad aderire con religioso ossequio dell'animo.”. Ma, se Jorge Mario Bergoglio è solo Vescovo e non Papa, non ha fedeli affidati alla propria cura. Dunque non può esercitare nei confronti di alcuno quel potere di insegnare con l'autorità apostolica, che si esercita soltanto nella comunione gerarchica.

(E in ogni caso, ci sarebbe da chiedersi se questo confuso insieme di spunti abbia un filo logico o una coerenza interna, nonché se di costui possa dirsi che insegni quasi potestatem habens et non sicut scribae. Per tacere dei legittimi dubbi sui contenuti, ormai arcinoti)..

 

Conclusione

L'indagine di Socci intorno alla legittimità dell'elezione bergogliana nasce, come egli stesso racconta, dalle sue perplessità crescenti intorno al corso del Pontificato e, in particolare, dall'ormai celebre relazione di Kasper al Concistoro (il momento che gli ha aperto gli occhi – espressione sua).  Può suscitare un certo stupore, o anche una qualche ironia, il fatto che, al pari di lui, tutta quella che potremmo chiamare “Chiesa wojtyliana”, dopo aver trangugiato in tutta tranquillità, anzi leccandosi le labbra, collegialità episcopale, ecumenismo, libertà religiosa, dialogo interreligioso e via dicendo, di colpo si scuota e riscopra criteri Cattolici di giudizio riguardo alla famiglia e ai temi connessi. Tuttavia, si tratta di un fenomeno in sé innegabilmente positivo, il cui solo pericolo, come mi diceva un caro amico in questi giorni, potrebbe consistere nell'abortire, nel contentarsi di aggiungere qualche paragrafo-toppa ad un documento, anziché procedere e inverarsi in una reazione a raggio più vasto, integrale, come il Cattolicesimo dev'essere. Nel frattempo, il semplice fatto che un settore della Chiesa assai più ampio delle nostre cerchie sia costretto a porsi domande che ci sono in troppo familiari – Socci giunge a citare espressamente S. Roberto Bellarmino sul diritto-dovere di resistenza al Papa cattivo – va salutato come una grazia attuale per il Corpo Mistico. E preghiamo che la Mediatrice, Corredentrice e Regina affretti, anche per questa via, il trionfo del Proprio Cuore Immacolato.

 

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