E’ Francesco? Argomenti contrapposti, argomento trascurato (prima parte)

 

              Nuovo articolo su Radio Spada

 by guelfonero

           

di Guido Ferro Canale

Il libro di Antonio Socci, Non è Francesco, si è rivelato un caso editoriale ancor prima della sua pubblicazione. Com'era forse inevitabile, ha suscitato un profluvio di commenti, il cui numero e la cui veemenza – che spesso rasenta e talora supera i limiti della diffamazione – sono, purtroppo, inversamente proporzionali all'approfondimento dei problemi sollevati. Ma, in questo panorama assai poco confortante per lo stato del cattolicesimo italiano e della sua intelligenze, spiccano alcune eccezioni degne di speciale menzione: su “Campari e De Maistre”è apparsa una recensione assai equilibrata, la guida migliore per chiunque intenda formarsi una prima idea sul contenuto di un testo poliedrico. Qui, però, intendo occuparmi soprattutto di quella che percepisco come la tesi centrale del libro, la nullità dell'elezione di Francesco; e, quindi, anche di due risposte ampiamente motivate, redatte da Carlo Di Pietro per questo sito e da Cerrelli e Introvigne per La Nuova Bussola Quotidiana. Esse convergono nella risposta negativa alla tesi di Socci e coincidono negli argomenti principali; il che, essendosi Di Pietro dichiaratamente basato solo sull'anticipazione editoriale e non sulla lettura dell'opera completa, non depone in favore di chi, invece, ha scritto a testo già pubblicato, ma non sembra che abbia approfondito a dovere l'argomento.

Qual è, dunque, la tesi di Socci?

L'elezione di Bergoglio sarebbe nulla per l'inosservanza di alcune regole stabilite da Giovanni Paolo II con la Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis (22 febbraio 1996), che regola lo svolgimento del Conclave. Il giornalista toscano, basandosi sul resoconto pubblicato dalla collega Elisabetta Piqué (mai smentito, ma anzi, accettato da tutti i vaticanisti come accurato), ritiene che si accaduto quanto segue: dopo la quarta votazione della giornata, con ogni probabilità nel momento dello scrutinio (sebbene il resoconto in parola faccia pensare alla fase precedente, il conteggio delle schede), ci si è accorti che un Cardinale elettore, per errore, aveva votato due volte, o comunque aveva ripiegato due schede insieme, deponendole poi nell'urna come se fossero una sola; in tali casi, l'art. 69 della Cost. Ap. prescriverebbe che il singolo suffragio si conti come uno solo, se le schede riportano un solo nome, ma sia nullo in caso contrario, salva comunque la validità della votazione nel suo complesso; invece, i Cardinali hanno ritenuto di trovarsi nell'ipotesi (diversa, ad avviso di Socci) prevista dall'art. 68, secondo cui, se in sede di conteggio emerge che il numero delle schede è superiore a quello degli elettori, la votazione va annullata e si deve procedere ad una nuova. Cosìè stato fatto, secondo il resoconto della Piqué. Ma, osserva Socci, ciò comporta due violazioni: in primo luogo, sarebbe stata annullata una votazione che la Cost. Ap. imponeva di ritener valida; inoltre e in ogni caso, sempre la Universi Dominici Gregis (art. 63) prevede solo quattro votazioni al giorno, due al mattino e due al pomeriggio. Ora, l'art. 76 espressamente dispone che “Quodsi electio aliter celebrata fuerit, quam haec Constitutio statuit, aut non servatis condicionibus pariter hic praescriptis, electio eo ipso est nulla et invalida absque ulla declaratione, ideoque electo nullum ius tribuit.” – “Se l'elezione fosse avvenuta altrimenti da come è prescritto nella presente Costituzione o non fossero state osservate le condizioni qui stabilite, l'elezione è per ciò stesso nulla e invalida, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito e, quindi, essa non conferisce alcun diritto alla persona eletta.”.

A scanso di possibili accuse di formalismo – “il mio regno per un cavillo”, secondo la felice espressione che egli stesso presta a Bergoglio – Socci ha cura di osservare che l'incidenza causale di tali vizi sull'elezione del Papa appare indubbia. A voler dare credito alle indiscrezioni, infatti, la candidatura del Card. Scola, al terzo scrutinio, poteva ancora contare su un consistente “pacchetto” di voti, sicché sarebbe stato importante verificare se, al quarto, essa convogliasse ancora una minoranza di blocco, capace di impedire l'elezione di Bergoglio: in tal caso, probabilmente la cena, la notte e il risveglio avrebbero portato consiglio, orientando altrimenti gli elettori. Tanto più che –è il secondo argomento, a ben vedere indipendente dal primo – molti Cardinali stavano cercando di informarsi meglio su quest'argentino sconosciuto ai più e, se avessero avuto il tempo di apprendere dei suoi “detti e fatti memorabili”, non proprio in linea con l'ortodossia, con ogni probabilità la sua candidatura sarebbe tramontata. Invece –è il terzo punto – la scelta di procedere con una quinta votazione nell'arco della giornata ha, probabilmente, sortito l'effetto psicologico di spingere alcuni elettori a convergere sul cavallo (che in quel momento appariva) vincente e porre termine al Conclave: qui Socci richiama, opportunamente, la celebre frase del Card. Siri sul fatto che, pur di uscire dalla Sistina, “Si piglia una sedia e la si fa Papa”. Opportuna chiusura dell'argomentazione: è anche possibile che già alla quarta votazione Bergoglio avesse superato il quorum; ma resta il fatto che, non essendone stato terminato lo scrutinio, egli non è stato eletto in quella, ma nella successiva, che non si sarebbe dovuta tenere.

Ho voluto insistere sul peso decisivo che, a detta di Socci, i vizi avrebbero avuto nell'elezione papale perché si tratta di un punto che le repliche mancano di affrontare. Carlo Di Pietro non poteva farlo, trattandosi di argomenti non compresi nell'anticipazione; Cerrelli e Introvigne hanno, stranamente (o forse no…), sorvolato in proposito. In entrambi i casi, le obiezioni riguardano: aante omnia in ordine logico, inapplicabilità dell'art. 76 ai fatti supposti da Socci; b) applicabilità dell'art. 68 e non dell'art. 69. Cerrelli e Introvigne formulano anche riserve sul resoconto della Piqué e adducono una deroga all'art. 63 da parte del 68. Passo, quindi, ad esporre gli argomenti, avvertendo fin d'ora che, ove non altrimenti specificato, grassetti e sottolineature all'interno delle citazioni sono miei.

 

Quando è nulla l'elezione del Papa?

In primo luogo, dunque, l'art. 76 della Universi Dominici Gregis richiederebbe, in realtà, un'interpretazione assai meno ampia di quel che il suo tenore letterale potrebbe suggerire. Nelle parole di Cerrelli e Introvigne, “lavverbio «altrimenti» e il riferimento alle «condizioni» si riferisce allo schema essenziale del conclave, e non a singoli elementi, per quanto utili allordinato svolgimento delle votazioni.”; in particolare, secondo la dottrina più autorevole (ma qui mancano riferimenti bibliografici precisi), “è sufficiente che il procedimento sia stato segreto e che si sia avuto con consenso naturalmente sufficiente. Non rendono nullo il voto, pertanto, nél'errore, né la paura: e neppure un fatto gravissimo come la simonia (art. 78 della costituzione).”. Il ragionamento di Di Pietro è più articolato: premette che “ci troviamo in presenza di una cosiddetta «legge irritante» (dichiara ipso facto nullo e invalido un atto che non è conforme alla legge stessa). Questa legge priva di valore latto giuridico stesso. In questo caso, avendo esplicitamente scritto «invalida»riferendosi alla designazione, latto non sarebbe sanabile dallautorità preposta (davanti al diritto, latto «nullo»è, invece, sanabile).”; richiama, quindi, il can. 10 del CIC 1983, “Sono da ritenersi irritanti o inabilitanti solo quelle leggi con le quali si stabilisce espressamente che latto è nullo o la persona è inabile”; a questo punto, conclude: “Secondo il consenso unanime di tutti i commentatori della UDG e dei canonisti contemporanei in generale, tale 'costituzione' al n° 76 (legge ecclesiastica) non intende dichiarare 'irritanti' tutte le disposizioni in essa contenute ma, laddove non specificato esplicitamente, dichiara tali solo quelle di diritto divino (evidentemente è anche inutile dirlo) e quelle strettamente legate allelezione,«irritanti» la designazione stessa.”. Aggiunge, per la verità, anche un argomento di carattere storico: nelle Costituzioni precedenti (Romano Pontifici eligendo, 1975, n. 77; Vacantis Apostolicae Sedis, 1945, n. 90), l'avverbio aliter e il sostantivocondiciones si riferivano ai tre modi previsti per l'elezione del Pontefice; oggi, abrogati quelli per compromissum e per acclamationem, resta solo lo scrutinio, ma non per questo muta il significato del precetto. Quindi, par d'intendere dal richiamo finale alla Costituzione di Pio XII, l'elezione sarebbe nulla solo se non avvenisse con voto segreto o se non fosse rispettata la maggioranza dei due terzi. Oppure in caso di violazioni del diritto divino, non meglio specificate, ma che suppongo coincidano con i vizi del consenso evocati da Cerrelli e Introvigne.

Replica, tuttavia, Socci (anch'egli, purtroppo, senza indicare la fonte): “Un collega canonista di Cerrelli, a commento di quellarticolo 76 scrive che il testo di Giovanni Paolo II è 'più generico' del precedente, perciò 'non possiamo limitarlo' ai casi previsti in passato. Infatti 'il Legislatore ha preferito parlare più genericamente [di]electio aliter celebrata, affinché tutte le disposizioni prescritte nella Costituzione assumano una particolare forza (). Laddove il Legislatore avrà ritenuto non invalidante una norma riguardante strettamente latto elettivo, lo dovrà dire espressamente nella medesima norma, come ad esempio nel caso dellelezione simoniaca'.”.

L'argomento storico addotto da di Di Pietro è buono, ma, a mio avviso, non dirimente. Lo sarebbe se operassimo sotto il Codice del 1917 e ci occupassimo dei suoi canoni, per i quali, in caso di dubbio, doveva sempre prevalere il senso contenuto nelle leggi anteriori:. Ma il CIC 1983 funziona altrimenti.

a) Anzitutto, esso prevede che la traditio canonica sia solo un criterio sussidiario, e soltanto per quei canoni che riproducano il ius vetus (cfr. can. 6);

b) la conciliazione delle leggi posteriori con le precedenti resta prescritta al can. 21, ma per un'ipotesi diversa, il dubbio sull'abrogazione (“Nel dubbio la revoca della legge preesistente non si presume, ma le leggi posteriori devono essere ricondotte alle precedenti e con queste conciliate, per quanto è possibile.”);

c) qui un tale dubbio non può sussistere, perché la Universi Dominici Gregisriordina integralmente tutta quanta la materia” del Conclave e dell'elezione, ipotesi abrogativa contemplata espressamente dal can. 20.

d) Il criterio ermeneutico generale, invece, è quello del can. 17: “Le leggi ecclesiastiche sono da intendersi secondo il significato proprio delle parole considerato nel testo e nel contesto; che se rimanessero dubbie e oscure, si deve ricorrere ai luoghi paralleli, se ce ne sono, al fine e alle circostanze della legge e all'intendimento del legislatore.”. Dunque, il primato spetta all'interpretazione letterale e sistematica (testo e contesto).

e) Il consenso dei canonisti – giova precisarlo – rileva, al can. 20, come fonte suppletiva, dunque laddove una disposizione di legge manchi; e non è questo il caso, né, se la citazione di Socci è corretta, i canonisti possono dirsi unanimi.

f) Di più: il can. 18 prescrive, in alcuni casi, l'interpretazione stretta. Stretta, si badi bene, e non restrittiva: nella gamma dei significati possibili si deve scegliere il meno ampio, ma non è lecito restringerlo ulteriormente, escludendo qualche caso che invece vi rientri. Questa regola vale per “Le leggi che stabiliscono una pena, o che restringono il libero esercizio dei diritti, o che contengono un'eccezione alla legge”; ma la nullità non è una pena, non restringe il libero esercizio dei diritti che, semmai e più radicalmente, impedisce di conferire all'eletto, e non costituisce eccezione ad altra legge. Invece, sia Cerrelli e Introvigne sia Di Pietro – sebbene quest'ultimo argomenti meglio – optano per un'interpretazione non solo stretta, ma addirittura restrittiva.

A ciò, essi sembrano spinti soprattutto dalla preoccupazione – giusta e condivisibile –  per il rischio di invalidar l'elezione del Pontefice ad ogni minima questione formale. Ma è possibile sposare un'interpretazione equilibrata senza per questo forzare i criteri prescritti dal Codice: il testo del n. 76, poiché parla di electio aliter celebrata e di non servatis condicionibus, si può pianamente intendere nel senso di circoscrivere la nullità al solo procedimento elettorale, anzi, ai soli vizi che abbiano avuto un'incidenza determinante sull'esito. Dunque, se il vizio ipotizzato è tale da giocare, secondo la ricostruzione dei fatti, un ruolo decisivo, l'art. 76 è applicabile. Con le conseguenze del caso. Lettura che, sia detto per inciso, mi sembra del tutto compatibile con il riferimento di Di Pietro alle “disposizioni… strettamente legate all'elezione”.

Ma non basta. Proprio perché la lettera dell'art. 76 si inserisce in un contesto nuovo, dove non esistono più i tre modi di elezione, ed è in sé stessa più generica, potremmo comunque dirimere l'eventuale dubbio residuo ricorrendo all'intenzione del legislatore di ampliare i casi di nullità: “la consapevolezza della mutata situazione nella quale sta vivendo oggi la Chiesa” (Universi Dominici Gregis, pr.) è il motivo, molto generico, che ha indotto Giovanni Paolo II ad aggiornare le norme pregresse, anche per armonizzarle con i nuovi Codici; ma poiché tale “situazione” comprende anche un radicato complesso antiromano e una certa ostilità per le procedure e tutto quanto sappia di “giuridicismo”, sarà poi casuale che egli si affretti ad aggiungere: “Se, invero, è dottrina di fede che la potestà del Sommo Pontefice deriva direttamente da Cristo, di Cui egli è Vicario in terra,(8) è pure fuori dubbio che tale supremo potere nella Chiesa gli viene attribuito « con l'elezione legittima, da lui accettata, insieme con la consacrazione episcopale ».(9) Gravissimo è, pertanto, l'ufficio che incombe sull'organismo a tale elezione deputato. Ben precise e chiare dovranno essere, di conseguenza, le norme che ne regolano l'azione, affinché l'elezione stessa avvenga nel modo più degno e consono all'ufficio di estrema responsabilità che l'eletto per divina investitura dovrà col suo assenso assumere.”? Il testo latino è, come spesso avviene, più preciso: “Si quidem doctrina est fidei Summi Pontificis potestatem ab ipso Christo oriri, cuius ipse in terris est Vicarius(9), illud etiam pro certo est habendum talem supremam in Ecclesia potestatem eidem tribui legitima electione ab ipso acceptata una cum episcopali consecratione seu ordinatione(10). Gravissimum ideo est officium coetus huic electioni deputati. Quapropter admodum certae perspicuaeque esse debent normae quae processum temperant, ut electio ipsa quam dignissime explicetur et ea consentanea sit officio summae auctoritatis, quam electus per divinam immissionem suo assensu suscipere debet.”. Questo richiamo alla necessità che l'elezione sia legittima, nel senso latino dell'aggettivo (conforme alla legge, regolata dalla legge), e insieme al fatto che la disciplina non è fine a sé stessa, ma congrua all'importanza dell'ufficio e alla cautela necessaria, a mio parere conforta, anzi impone – prevalendo, per le ragioni anzidette, anche sull'argomento storico – la lettura dell'art. 76 testé prospettata. Tanto più che, poco oltre, si precisa altresì: “Particolare attenzione ho voluto prestare alla antichissima istituzione del Conclave […] Dopo matura riflessione sono giunto, quindi, nella determinazione di stabilire che l'unica forma in cui gli elettori possono manifestare il loro voto per l'elezione del Romano Pontefice sia quella dello scrutinio segreto, attuato secondo le norme più sotto indicate [quod secundum normas infra descriptas explicatur]. Tale forma, infatti, offre le maggiori garanzie di chiarezza, linearità, semplicità, trasparenza e, soprattutto, di effettiva e costruttiva partecipazione di tutti e singoli i Padri Cardinali, chiamati a costituire l'assemblea elettiva del Successore di Pietro.”.

Resta, naturalmente, da chiarire se e in che misura gli artt. 63, 68 e 69 si possano ritenere così importanti da comportare la nullità. Mi sembra che le considerazioni di Socci, riportate sopra, offrano già una buona risposta, almeno in punto di fatto e per quanto riguarda il (supposto) svolgimento concreto di questa elezione; altro, in punto di diritto, avrò modo di riferire o aggiungere infra, nella discussione sulla regola applicabile (art. 68 o 69).

 […continua]

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